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Diritti umani

Diritti umani: 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza; 25 novembre, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Nov 20, 2020

“Dove iniziano i diritti umani universali?
Nei piccoli luoghi vicino casa, così piccoli da non essere visibili in nessuna mappa del mondo.
Eppure sono il mondo in cui tutti viviamo: la nostra casa, il quartiere, la scuola, il posto di lavoro.
Se i diritti umani non avranno senso in questi luoghi, non avranno senso neppure altrove”.

Eleanor Roosevelt

Un po’ di storia

Con il succedersi dei secoli, dei cambiamenti sociali e culturali, con la sempre maggiore civilizzazione delle società, sempre più Stati hanno sentito il bisogno di mettere insieme una serie regole che garantissero i diritti delle persone.
A tal fine sono stati redatti dei trattati, denominati Carta o Dichiarazione, in cui venivano delineati dei principi fondamentali che fungessero da guida morale, senza assumerne un valore giuridicamente vincolante. L’assenza di un vincolo legale non ha però ostacolato la profonda influenza dei suddetti principi nei successivi dibattiti parlamentari nei paesi aderenti, relativamente all’emanazione di leggi che contemplassero il rispetto dei diritti delle persone.
La Dichiarazione più importante dell’epoca contemporanea è la Dichiarazione universale dei diritti umani emanata nel 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La necessità che ha mosso i vari Stati a redigere tale Dichiarazione è nata in seguito alla scoperta delle barbarie avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale, barbarie che sconvolsero la coscienza collettiva come pochi altri avvenimenti prima di queste.
Emblematico risulta infatti l’art. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
In questo e nei successivi articoli si evince l’influsso della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino redatta nel 1789 durante la Rivoluzione Francese.
Come accennato in precedenza, le Dichiarazioni non hanno una valenza giuridica come invece accade per le Convenzioni Internazionali. Queste consistono in accordi formali stipulati tra diversi Stati e aventi come principale focus la tutela e la protezione di una o più categorie di persone spesso riconosciute come vulnerabili. La Convenzione potrà inoltre essere trasformata in legge per ogni singolo Stato presente tra i firmatari, solo a seguito della sua ratifica ufficiale.

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Questa breve introduzione ci è sembrata necessaria per fornire ai lettori una cornice storica rispetto a due giornate internazionali che cadono nel mese di novembre. La prima, il 20 novembre, è la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la cui ricorrenza ricorda l’approvazione dall’Assemblea Generale dell’ONU (1989), ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.
Il 25 novembre è invece la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Tale data è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale dell’ONU in ricordo del massacro subito dalle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. Il 25 novembre del 1960 le sorelle Mirabal sono state barbaramente uccise da un gruppo di militari mentre andavano a trovare i loro mariti in carcere.
La quarta sorella, unica sopravvissuta all’aggressione militare, ha dedicato tutta la vita nel tentativo di mantenere vivo il ricordo delle tre donne.
Il simbolo che le rappresenta è stato riconosciuto nelle farfalle che volano verso la libertà.

20 novembre: Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

“Che ogni bambino affamato sia nutrito, ogni bambino malato sia curato, ad ogni orfano, bambino di strada o ai margini della società sia data protezione e supporto”

(Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children, 1919)

  • Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Ginevra -1924)
  • Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU -20 novembre 1959)
  • Convenzione sui diritti del fanciullo (New York – 20 novembre 1989)
    Ratifica in Italia- Legge n.176/1991
  • Convenzione europea sui diritti dell’infanzia (Strasburgo – 1996)
    Ratifica in Italia: Legge n. 77/2003

La Prima Guerra Mondiale e le conseguenze da questa prodotte puntarono i riflettori sui gravissimi danni e sulle estreme condizioni di vita che i bambini erano costretti a subire. Per questo motivo nel 1924 è stata redatta dalla Società delle Nazioni la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, che a sua volta si era ispirata a un documento risalente all’anno precedente di Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children.

“L’Assemblea approva la dichiarazione dei diritti del fanciullo – comunemente nota come la Dichiarazione di Ginevra – ed invita gli Stati membri della Lega a seguirne i principi nelle attività per il benessere del fanciullo.
Secondo la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo, uomini e donne di tutte le nazioni, riconoscendo che l’umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano ed accettano come loro dovere che, oltre e al di là di ogni considerazione di razza, nazionalità e credo:

  1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.
  2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l’orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi.
  3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.
  4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.
  5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri uomini.”.

I principi della Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Ginevra, 1924) sono stati utilizzati come base per redigere un documento successivo, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959), documento che a sua volta ha ispirato la Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU – New York, 20 novembre 1989).
Quest’ultima Convenzione pone come obiettivo centrale la salvaguardia del benessere dei minori e inserisce per tutti gli Stati aderenti il dovere di assicurare “il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale del bambino vittima di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o abuso, tortura o qualsiasi trattamento o punizione crudele, disumana o degradante, in un ambiente che ne favorisca il rispetto di sé e la dignità” (art. 39).
Tale Convenzione ha riscosso un consenso inedito: 196 sono gli Stati firmatari anche se, proprio gli Stati Uniti d’America, appartenenti al gruppo firmatario, non hanno ancora ratificato la Convenzione. L’impatto della Convenzione sui diritti del fanciulloè stato rivoluzionario rispetto alla considerazione dei minori, della loro salute psico- fisica e dei loro diritti, fino ad allora misconosciuti.
Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di New York pubblicando la legge n.176/1991.
Sulla scia della convenzione di New York è stata prodotta a Strasburgo nel 1996 la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, entrata in vigore nel 2000 e ratificata in Italia con la legge n. 77 /2003.
La Convenzione Europea nasce con l’intento di promuovere i diritti del minore ponendolo come soggetto attivo in grado di partecipare ai procedimenti che lo riguardano in materia di famiglia o che lo vedono coinvolto dinanzi a contesti giudiziari.

25 novembre: Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne

Non voglio dimenticare le cose brutte che lui mi ha fatto,
voglio dimenticare le cose belle che lui mi ha dato…

(una signora incontrata in un Centro Antiviolenza)

  • Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Francia – 1791)
  • Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne (ONU – 1967)
  • Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (1979)
    Ratifica italiana legge 132/1985
  • Convenzione europea sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Istanbul – 2012)
    Ratifica italiana legge n. 77/2013

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino redatta durante la Rivoluzione Francese nel 1789, ha spinto e ispirato la scrittrice Olympe de Gouges a comporre e pubblicare nel 1791, la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Déclaration desdroits de la femme et de la citoyenne). Tale Dichiarazione esige l’uguaglianza legale, politica e sociale delle donne in rapporto agli uomini. L’art. 1 afferma: “La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell’uomo”.
Nei decenni successivi alla Rivoluzione Francese i trattati, le dichiarazioni e le convenzioni inerenti i diritti delle donne, riguardavano principalmente la promozione dell’uguaglianza tra uomo e donna nell’ambito della partecipazione alla vita politica.
Per giungere a un accordo internazionale che si occupasse della discriminazione di genere andando oltre l’aspetto formale o giuridico, si deve attendere la Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne del 1967 emanata dalla Commissione dei diritti umani dell’ONU.
Questa Dichiarazione interveniva in modo prioritario sulla discriminazione di genere e ben presto è nata la necessità di rendere giuridicamente vincolanti i principi insiti all’interno di essa.
La Commissione sulla condizione delle donne istituita presso le Nazioni Unite in collaborazione con l’Assemblea Generale dell’ONU, redigono quindi la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (1979) che l’Italia firma l’anno successivo e ratifica con la legge 132/1985.
I trenta articoli della Convenzione comprendono una definizione più ampia del concetto di discriminazione, annettendo qualsiasi trattamento o condizione che ostacoli la donna a godere dei propri diritti.

L’art. 1 infatti dichiara: “Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “discriminazione nei confronti della donna” concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l’esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l’uomo e la donna”.

Dopo poco più di trent’anni di battaglie nelle piazze, nelle aule di tribunale e di discussioni parlamentari dei paesi democratici, si è arrivati alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
Un trattato redatto dal Consiglio d’Europa che ha come obiettivo la prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica, la protezione delle vittime e la punibilità dei maltrattanti.
È stata approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2011; i paesi aderenti ad oggi sono 46 e 34 di questi hanno ratificato la Convenzione.
L’Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel 2012 e l’ha ratificata con la legge n. 77/2013.

L’art. 3 della Convenzione definisce e specifica i termini chiave:
a) violenza contro le donne: si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
c) genere: sta a indicare i ruoli socialmente costruiti, comportamenti, attività e attributi che una data società ritenga appropriati per le donne e gli uomini;
d) violenza contro le donne basata sul genere: designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
e) vittima: si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
f) donne: sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Si è pensato di concludere questo articolo introduttivo sui diritti dei minori e delle donne, perché è in questa convenzione che sembrano essere riconosciuti entrambi come possibili vittime di violenza e discriminazioni.
Infatti tale Convenzione è volta a garantire la tutela, la prevenzione della violenza e la punibilità dei maltrattamenti, per tutte le donne, anche minori di 18 come per tutti coloro che vivono all’intero del nucleo familiare, a prescindere dall’età e dal genere.